NOME: Imposta sul Valore Aggiunto (per gli amici IVA);

DATA DI NASCITA (entrata in vigore): 1º gennaio 1973;

PATERNITÀ: D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972;

MATERNITÀ: IGE, Imposta Generale sulle Entrate, tributo plurifase sul valore pieno, ovvero che viene applicato ad ogni fase di lavorazione e commercializzazione del prodotto per il totale, abrogato con l’entrata in vigore dell’IVA;

RESIDENZA: domicilio fiscale di imprenditori, lavoratori autonomi, liberi professionisti e società

ALIQUOTE: 22%, 10%, 5% (recentemente introdotta) e 4%

SEGNI PARTICOLARI:
– tributo plurifase sul valore aggiunto, ovvero l’imposta viene applicata ad ogni passaggio attraverso il meccanismo della rivalsa, ma versata al netto di quanto pagato per l’acquisizione di beni e servizi destinati alla lavorazione del prodotto (detraibilità dell’IVA sugli acquisti). L’imposta grava per il totale sul cliente finale e non è influenzata dal livello di passaggi tra produttore e consumatore.

– esistono operazioni non imponibili, escluse o esenti. Le operazioni non imponibili non hanno uno dei presupposti per l’applicazione dell’IVA: soggettività, oggettività e territorialità (esempio classico, le esportazioni). Quelle escluse non sono calcolate nella base imponibile ai sensi dell’art. 15 del decreto IVA. Le esenti non vengono tassate per motivi sociali o tecnici (ad esempio perché sono sottoposte ad altre imposte) in base all’art. 10.

– viene versata ogni 16 del mese successivo a quello di liquidazione o entro il 16 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento per i contribuenti trimestrali (quelli che non hanno superato i 400.000€ di fatturato per i prestatori di servizi e i 700.000€ per gli altri) – quindi 16 maggio, 16 agosto, 16 novembre ed eccezionalmente il 16 marzo dell’anno successivo in sede di conguaglio.

– la partita IVA è un numero di undici cifre che serve ad identificare univocamente un soggetto fiscale tenuto al versamento dell’imposta e che può coincidere con il codice fiscale nel caso di persone giuridiche; le prime sette cifre corrispondono ad una matricola numerica progressiva, le successive tre cifre identificano la provincia di provenienza della partita IVA, mentre l’ultima cifra rappresenta un codice di controllo (che viene calcolato con un algoritmo simile a quello dei codici fiscali delle persone fisiche).

Dopo aver giocato con le caratteristiche dell’imposta sul valore aggiunto, parliamo un po’ di cifre: nel 2016 sono state aperte circa 502 mila partite IVA (fonte: Osservatorio sulle partite IVA del Ministero dell’Economia e delle Finanze) di cui il 27% ha aderito al regime forfettario, che prevede delle agevolazioni per chi non supera determinati valori finanziari e che in parte ha assorbito il cosiddetto regime dei minimi, abrogato dalla legge di Stabilità del 2016. In totale nello stesso anno si rilevano 8,2 mln di partite Iva esistente di cui 6,2 mln attive e 3,9 mln appartenenti a persone fisiche (fonte: “Il giornale delle Partite Iva”).
Aprire una partita Iva comporta costi diversi a seconda del regime fiscale scelto, ordinario o agevolato e dal tipo di azienda che si intende aprire. Ci sono costi fissi e costi variabili in base al fatturato (fonte: InvestireOggi):

COSTI FISSI:

– diritti camerali

– costo del commercialista (tra i 900 e i 3000€ l’anno)

– contributi INPS

– contributi INAIL

COSTI VARIABILI: Irpef e Irap anche in base alla deducibilità dei costi.

L’apertura amministrativa di una nuova partita IVA, la variazione e la chiusura, invece, non hanno costi; tuttavia prima di buttarsi in un settore è meglio costruire un business plan, ovvero uno studio sulla fattibilità economica e sulla capacità dell’impresa di generare reddito a lungo termine e autofinanziarsi. Argomento di cui vi parlerò in uno dei prossimi post!

PICCOLO DIZIONARIO FISCALE:

– tributo plurifase: tributo che viene calcolato ad ogni passaggio di produzione e scambio di un bene o di un servizio.

– tributo monofase: viene imposto una sola volta nel ciclo produttivo di un bene o di un servizio.

– tributo sul valore pieno: viene calcolato sul prezzo del bene o servizio venduto e deve essere versato per intero allo Stato.

– tributo sul valore aggiunto: viene calcolato sul prezzo del bene o del servizio venduto, ma deve essere versato al netto di imposte già pagate per acquisire materie prime o servizi per la produzione. L’importo che entra nelle casse dello Stato, quindi, viene calcolato sul valore aggiunto prodotto nella singola fase di produzione e/o scambio.

– soggettività: requisito necessario per poter applicare l’IVA, condizione di appartenenza ai soggetti previsti dal DPR 633/1972;

– oggettività: requisito attinente all’oggetto delle operazioni di compravendita, che deve appartenere alle categorie previste al decreto IVA;

– territorialità: sebbene l’IVA sia l’unica imposta comune a tutta l’ Europa, può essere applicata solo nelle operazioni aventi luogo nel territorio nazionale.